STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “Verifiche. Associazione di Studi Filosofici”

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Costituzione

1) È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile con sede in Padova, Via San Massimo 37, l’associazione denominata “Verifiche. Associazione di Studi Filosofici”, organizzazione non lucrativa a carattere culturale, onlus, di seguito detta Associazione.
2) L’Associazione è

  • apartitica e aconfessionale;
  • persegue iniziative di carattere culturale ed editoriale in ambito filosofico ed umanistico indicate nel successivo art. 6, nonché quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utile e avanzi di fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative a carattere culturale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura […].

ART. 2 Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla normativa codicistica applicabile.
[…]
[…]
[…]

ART. 5 Principi
L’Associazione non ammette discriminazioni di etnia, genere, orientamento sessuale, età, lingua, religione, pensiero politico, condizione economica o sociale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e ricerca in ambito filosofico e umanistico.

ART. 6 Attività
L’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività in ambito filosofico ed umanistico:

  • organizzazione di seminari, convegni, simposi, tavole rotonde, summer school;
  • promozione di iniziative editoriali mediante pubblicazioni, riviste, diffusioni di articoli o saggi, ecc.;
  • cooperazione con altri centri di ricerca italiani o esteri, al fine di favorire l’internazionalizzazione e il libero scambio di idee e risorse;
  • organizzazione, gestione e diffusione di materiali e iniziative di ricerca che coinvolgono l’Associazione e non, quali programmi di ricerca, conferenze, congressi, bibliografie e materiali inerenti alla ricerca filosofica ed umanistica. Per la realizzazione di tali attività l’Associazione può assumere e stipulare accordi e convenzioni sia con altre associazioni che con enti e istituzioni nazionali e internazionali, con amministrazioni pubbliche, in particolare con quelle competenti in materia di promozione culturale e di ricerca. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ART. 7 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione, con riferimento alla Legge 383/2000:
– L’Assemblea dei soci; – Il Consiglio Direttivo; – Il Presidente; – Il Vice Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

TITOLO II – SOCI
ART. 8 Ammissione e tipologia di soci
Sono soci dell’Associazione le sole persone fisiche che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto e che saranno ammesse dal Consiglio Direttivo ART. 9 Diritti e obblighi dei soci […]
La quota associativa sarà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Fermo restando l’uniformità del rapporto associativo, i soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) Soci fondatori; b) Soci ordinari; c) Soci sostenitori; d) Soci onorari. […]

ART. 9 Diritti e obblighi dei soci
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
    […]

TITOLO III FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE

ART. 11 Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le Assemblee possono svolgersi anche fuori dalla sede dell’Associazione.
[…]

ART. 12 Compiti delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria delibera in merito: 1) all’approvazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo; 2) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dei componenti del Collegio dei Revisori; 3) ai programmi dell’Associazione; 4) all’inserimento nella Associazione di soci onorari o sostenitori; 5) a ogni questione, comunque concernente l’attività e il funzionamento dell’Associazione, sottoposta dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera in merito: 1) alle eventuali modifiche dello statuto dell’Associazione; 2) all’esclusione di soci; 3) allo scioglimento anticipato dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci, come previsto dall’art. 21 del codice civile.

TITOLO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea.
[…]
7. In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: – eleggere il Presidente e il Vice Presidente; – nominare il segretario; – fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione; – sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione; – determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa; – ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Il Consiglio Direttivo, se lo riterrà, potrà: – adottare un regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per meglio disciplinare il funzionamento e l’attività dell’Associazione e potrà altresì stabilire l’istituzione di un organo di stampa (Bollettino – notiziario) dell’Associazione; – delegare tutti o parte dei poteri di ordinaria amministrazione, e il relativo potere di firma, a uno o più membri, compreso il Presidente. Non è tuttavia delegabile la redazione del bilancio.
È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di assumere e assolvere tutte le cariche associative a titolo gratuito.
[…]

ART. 17 Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

ART. 18 Risorse economiche
[…] L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 19 Bilancio
Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget e stabilisce l’entità della quota per l’anno successivo. […]

ART. 20 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al proseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 21 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed alle Leggi che disciplinano le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato (Legge n. 383/2000; n. 266 8/2001, ecc).